Dematerializzazione Archivio fiscale
Dematerializzazione
Digitalizzazione
Con Dematerializzazione si intende quella particolare procedura in grado di sostituire documenti cartacei con documenti digitali, e che nella maggior parte dei casi si conclude con la conservazione digitale (o conservazione sostitutiva, come definita in passato) uti-le a produrre un documento digitale in grado di sostituire a tutti gli effetti di legge l’originale documento cartaceo.
Qualora invece i documenti siano prodotti sin dall’origine già in formato digitale, non si parla più di “dematerializzazione”, ma di Digitalizzazione (dato appunto che il documento è già in digi-tale), ed anche in questo caso il processo termina con la conser-vazione digitale, necessaria a preservare i file per gli anni richiesti dalla normativa di riferimento.
Possiamo riassumere i principali aspetti che contraddistinguono la dematerializzazione dalla digitalizzazione, nei seguenti tre punti:
-la dematerializzazione richiede un processo in grado di convertire i documenti cartacei in documenti digitali. Sovente poi il processo di creazione della immagine può generare rilevanti criticità, come per esempio quando vi sono firme autografe (dato appunto che l’immagine digitale non è in grado di catturare la pressione della firma apposta sul documento dal firmatario), oppure quando il documento cartaceo presenta caratteristiche fisiche che hanno un intrinseco valore giuridico (spessore della carta, presenza di filigrana, etc), oppure quando vi sono timbri o punzoni a pressione, dato che anche in questo caso l’immagine digitale non è in grado di intercettare i suddetti aspetti;
-la dematerializzazione quasi sempre si limita a generare documenti informatici in formato immagine (e.g. PDF oppure TIFF), e quasi mai in formato elaborabile (e.g. XML), e questo aspetto limita notevolmente la capacità di elaborare i suddetti documenti in modalità automatica da parte dei sistemi informativi, con evidenti impatti in termini di benefici e vantaggi;.
Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD
– Decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013- Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;.
Decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013-Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 ,44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014- Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD) detta le regole di come eseguire la conservazione digitale dei documenti informatici, e l’art.43 primo comma riporta testualmente che “Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.”
Con la pubblicazione poi della legge 27 dicembre 2017 n.205, così come è già avvenuto in passato nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è stato introdotto a far data dal 1° gennaio 2019 un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite il sistema di interscambio per tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio Italiano. Le suddette fatture di vendita e di acquisto, che dovranno essere prodotte in solo formato XML conformi alle “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di interscambio e conservate unicamente in formato digitale secondo le disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014.