Questa pagina, curata da Contabitalia che offre servizi digitali per le aziende e privati , è una raccolta di alcune delle più frequenti domande e risposte  inerenti alla fatturazione elettronica.

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Esegui la tua ricerca usando termini  precisi. Ad esempio se cerchi informazioni generiche sulla fatturazione di Aruba inserisci: Fatturazione Aruba oppure fatture Aruba. 

Fatturazione Elettronica

A quale indirizzo devo collegarmi per accedere al servizio di fatturazione elettronica? Accesso (Aruba, fattura smart, Ade)
la schermata di accesso dove inserire le credenziali per l’accesso al servizio di fatturazione Aruba sono qui  https://fatturazioneelettronica.aruba.it/GUI/FepaApp/start.ashx#login   Questo link per fattura Smart di Wolters Kluwer : https://www.webdesk.it/account/login.aspx   Agenzie delle entrate: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/   Vi prego di segnalare altri link per l’accesso ai software per chi ha già effettuato la registrazione al servizio
Che cos’è il codice QR?

Per facilitare la comunicazione dei propri dati per la fatturazione, ivi incluso l’eventuale codice destinatario e l’indirizzo PEC, nell’area tematica “Fatture e Corrispettivi” è disponibile la funzione “Generazione QR Code partita IVA” che permette di generare un codice a barre leggibile dal software dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito lettore o anche attraverso una webcam od anche la fotocamera del proprio smartphone, e consentire l’inserimento dei dati ai fini dell’emissione della fattura.

Chi può attivare il servizio di fatturazione elettronica (Aruba)

Fatturazione Elettronica è l’applicazione web di Aruba, che permette ad aziende, ditte individuali, liberi professionisti e soggetti titolari di P.IVA di emettere e ricevere fatture elettroniche da e verso privati (fatturazione B2B), Pubbliche Amministrazioni (fatturazione B2G) e persone fisiche (fatturazione B2C).
Per attivare il servizio è quindi necessario accedere o registrarsi con la propria partita iva.

Come accedo all’ufficio delle entrate per accedere a fatture e corrispettivi?
  • con lo spid. SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica.
    Per informazioni su come richiedere e ottenere le tue credenziali SPID
  • Loppure con la registrazione al servizio Fisconline può essere effettuata:
    • “online” cliccando su Area Riservata nella home page del sito internet dell’Agenzia e selezionando quindi la voce Non sei ancora registrato?;
    • tramite l’App dell’Agenzia scaricabile dal sito internet dell’Agenzia o dai principali store;
    • recandosi personalmente, o delegando una persona di fiducia mediante procura speciale, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia muniti di documento di riconoscimento e compilando il modulo di richiesta di registrazione.
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Come si chiama? Codice Destinatario, codice univoco o codice univoco ufficio? Chiariamo le differenze

ll Codice Destinatario è un codice numerico univoco a 7 cifre che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di un canale di trasmissione delle fatture elettroniche presso il Sistema di Interscambio (SdI).

Tale codice, quindi, viene fornito o alle Partite IVA che hanno eseguito l’accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate oppure agli intermediari accreditati che si occupano dello smistamento delle fatture ai destinatari (come Aruba, team System, Buffetti, Zucchetti etc etc)

Quindi, per le Sh,  effettivamente è un codice univoco ; quindi chi utilizzerà lo stesso software avrà l’identico codice. Per questo motivo capiterà di ricevere da molti  clienti, lo stesso codice

Se emettiamo fattura elettronica a  clienti privati consumatori finali  che non hanno codice univoco?

Il codice destinatario è 7 volte Zero (0000000)

Se emettiamo fatture per clienti privati  non residenti o stabiliti in Italia?

il codice destinatario è 7 volte x        (xxxxxxx)

 

Il Codice Univoco Ufficio o Codice IPA è attribuito alle Pubbliche Amministrazioni , ed è composto da 6 caratteri alfanumerici. Questo è unico e assegnato ad ogni PA

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Come si espone in fattura il contributo E NASARCO dell’agente di commercio e dei rappresentanti?
Il contributo
E
NASARCO
non è un tipic
o contributo destinato ad una
“Cassa previdenziale” (che usualmente
concorre alla determinazione dell’imponibil
e
cui applicare l’IVA)
,
ma la sua gestione è similare a quella di una
“ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nell
a
fattura
elettronica
il contributo E
NASARCO
è possibile
utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:
2.2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA
PREV
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>
ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga)
e
il relativo codice TC07
presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>
il dato
può non essere valorizzato
E’ appena il caso di evidenziare che
i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di
contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.
Con l’autofattura spia come funziona: pago la proforma del professionista con l’iva, se poi dopo 4 mesi non arriva la sua fattura di quietanza devo fare l’autofattura e inviarla nel sdi e quindi versare l’iva che alla fine pago due volte?
  1. Si questa è una variante
  2. Si paga solo quando arriva la fattura, mai prima
Cosa Fare in caso di errore nella fatturazione elettronica?

Capita a tutti prima o poi di emettere una fattura errata ma cosa bisogna fare se si tratta di una fattura elettronica errata?

L’emissione di una fattura elettronica errata può essere dovuta ad una serie di motivi come, per esempio:

  • errori riguardanti gli elementi identificativi del destinatario della fattura,

  • errore nella descrizione della tipologia di operazione,

  • incongruenza tra aliquota e imposta calcolata,

  • altre tipologie di errori.

Con l’avvento della fatturazione elettronica alcuni di questi errori potrebbero essere scoperti direttamente dal Sistema d’Interscambio e quindi generare una ricevuta di scarto, altri invece potrebbero essere non rilevabili dal “postino automatizzato” ed essere scovati in un secondo momento dal cliente o dal mittente stesso.

Fattura elettronica errata

Errore rilevato dal SdI

Errore non rilevato dal SdI

Attenzione quindi: nel caso in cui l’errore venga rilevato dal SdI e quindi segnalato con una ricevuta di scarto, la fattura errata si considera non emessa ma il soggetto emittente potrà riemettere la fattura corretta, entro 5 giorni, conservando la stessa data e lo stesso numero di fattura.

Qualora invece l’errore sia di tipo non rilevabile dal sistema di interscambio, l’unico modo per procedere alla correzione della fattura emessa sarà quello di emettere, sempre in formato elettronico, una nota di credito che vada a stornare eventuali inesattezze.

 

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Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018: 1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente; 2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI; 3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

Dal 2019, se un fornitore non invie rà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fat
tura non si considera
fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento
fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al
fornito
re l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi
dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.
Le disposizioni di cui a
ll’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In
relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti
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Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa. Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

Devo emettere fattura e non conosco ne il codice destinatario ne la pec del mio cliente, cosa faccio?

Se non sai nulla, inserisci sette zeri come codice destinatario. Se il cliente (come avrebbe dovuto) ha registrato il canale preferito di ricevimento (codice o pec) sul sito AdE, la riceverà con il sistema da lui scelto. Se non ha scelto nulla, la troverà nell’area riservata del sito e sarà suo onere scaricarla. In quest’ultimo caso (che ti verrebbe notificato come mancata consegna) dovresti avvertirlo che la fattura è a disposizione

Devo essere in possesso della firma digitale per firmare digitalmente le fatture?

No, le fatture generate sono firmate dal software utilizzato ad esempio in caso di Aruba,dalla Certification Autority Aruba PEC
In caso di creazione di Comunicazioni Finanziarie (Dati Fatture o Liquidazioni Periodiche IVA) è invece indispensabile essere in possesso di una firma digitale in quanto i documenti devono essere caricati su pannello in formato .p7m e firmati con le credenziali del rappresentante legale o da un professionista accreditato (es. Commercialista).

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Devo essere in possesso di una casella PEC per poter utilizzare il servizio?

Sì, il sistema invia le notifiche relative all’invio e lo stato della fattura su casella PEC. Durante l’ordine sarà necessario inserire il nome della casella PEC sulla quale si desidera ricevere le notifiche.

Differenza tra codice univoco e codice destinatario

Per precisione il Codice Univoco è proprio della fatturazione verso la pubblica amministrazione (Fatturazione PA) il Codice Destinatario è per quella tra privato ( Fatturazione B2B)

differenza tra fattura immediata e differita (DDT)

La differenza tra fattura immediata (da fare entro 10gg dalla consegna del lavoro o bene) e differita (fai il lavoro o consegni beni con ddt e hai tempo 15gg dopo la fine del mese per emettere e spedire)

Domanda: è possibile che un privato abbia un codice destinatario SDI?

Chiunque voglia gestire elettronicamente le FE può fare accordo con SH o portale ed avere cosi un codice destinatario.

Dove posso recuperare la pec di un’azienda o di un professionista per inviare la fattura?

https://www.inipec.gov.it/cerca-pec questo indirizzo contiene le pec delle aziende e dei professionisti

È importante registrare il proprio indirizzo telematico presso il quale si vogliono ricevere le fatture, nell’area “Fatture e Corrispettivi”?

L’operazione di inserimento del proprio indirizzo PEC o del codice destinatario è FAQ in materia di fatturazione elettronica 7 altamente consigliata.

Quando si è destinatari di una fattura elettronica, può accadere che il soggetto emittente non compili correttamente il campo relativo all’indirizzo PEC o inserisca un indirizzo errato: in tal caso, se l’indirizzo PEC esiste ma appartiene, per esempio, ad altro soggetto, il soggetto emittente riceverà un messaggio di consegna, mentre il destinatario che non abbia dichiarato il proprio indirizzo telematico nell’apposita area non si vedrà recapitare nulla.

Per poter reperire la fattura, dovrà infatti accedere al proprio cassetto fiscale. Qualora, invece, abbia indicato un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), il SDI provvederà ad inoltrare la fattura a quell’indirizzo ancorché il documento rechi una indicazione errata al riguardo.

E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

E’ possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio

Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURA DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO codici di ritorno errore Sdi

 

  • CODICE 00001 – nome file non valido
    Il file da inviare al SdI deve rispettare la regola che il nome file deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ) underscore , progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml  ( es: ITAAABBB99T99X999W_00001.xml oppure IT99999999999_00002.xml.p7m )
  • CODICE 00002 – Nome file duplicato
    Il nome file è stato già inviato con quel nome
  • CODICE 00003 – Le dimensioni del file superano quelle ammesse
    Il file trasmesso al SdI è più grande di 5Mb
  • CODICE 00102 – File non integro (firma non valida)
    Il file dopo essere stato firmato (p7m) è stato manomesso o aperto prima dell’invio al SdI e risulta pertanto compromesso
  • CODICE 00400 – Natura non presente a fronte di aliquota IVA pari a zero
    Il file contiene aliquota a zero quindi in esenzione, ma non è stata specificata la Natura tra le seguenti:
    N1 escluse ex art.15
    N2 non soggette
    N3 non imponibili
    N4 esenti
    N5 regime del margine
    N6 inversione contabile (reverse charge)
  • CODICE 00401 – Natura presente a fronte di aliquota IVA diversa da zero
    Il file contiene un’aliquota diversa da zero ( al 22% oppure al 4% ) ma è stata inserita una natura (N2 non soggette oppure N4 esenti,..)
  • CODICE 00403 – Data successiva alla data di ricezione
    Il file contiene una data successiva a quella dell’invio ( es: non è possibile inviare una fattura con data 15/01/2019 al 14/01/2019)
  • CODICE 00411 –  CODICE 00413 – CODICE 00414 – CODICE 00415
    Il file contiene valori di aliquote iva, ritenute o natura non coerenti nei diversi blocchi nei quali sono utilizzati
  • CODICE 00417 – Identificativo Fiscale IVA e Codice Fiscale non valorizzati
    Il file non contiene Partita Iva e/o  Codice Fiscale del Mittente della fattura, è obbligatorio inserire almeno uno dei due valori
  • CODICE 00418 – Data antecedente a data
    Il file contiene una data antecedente ad un documento già inviato ad esso collegato ( es: si sta inviando una fattura del 01/02/2019 a cui è collegata una fattura di acconto o nota di credito del 10/02/2019
  • CODICE 00421 – Imposta non calcolata secondo le specifiche tecniche
    Il valore dell’imposta con i decimali deve essere separata dall’intero con il simbolo del ( . ) punto (es: 12.50%)
  • CODICE 00422 – CODICE 00423 – CODICE 00424 Il valore dell’importo con i decimali, delle quantità con decimali, percentuale imposta con decimali, devono essere separatati dall’intero con il simbolo del ( . ) punto
  • CODICE 00425 – Numero non contenente caratteri numerici
    Il file è privo di numero progressivo
Ho inviato la fattura ma mi è stata scartata con Codice errore 00001, che cosa significa?il Codice errore 00001 indica che il Nome file non è valido.
Le regole per la nomenclatura del file sono riportate nella pagina del sito: Predisporre la FatturaPA

Ho provato a rinviare una fattura scartata dal SDI, ma il sistema mi restituisce il Codice errore 00002, che cosa significa?Il Codice errore 00002 indica che il Nome file è duplicato.
Ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza. E’ possibile, ad esempio, rinviare una fattura già scartata dal SdI, una volta corretto l’errore, con lo stesso numero di fattura, ma rinominando il file. Le regole per la nomenclatura del file sono riportate nella pagina del sito: Predisporre la FatturaPA

Ho inviato una fattura ma mi è stata scartata con Codice errore 00200, che cosa significa?Il Codice errore 00200 indica che il File non è conforme al formato.
Si consiglia di verificare la conformità al formato FatturaPa del documento che si intende inviare.
Il SdI, infatti, controlla la corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso e la presenza dei dati definiti obbligatori.

Ho inviato una fattura con il Codice Fiscale che mi è stato indicato dall’ amministrazione e la fattura mi è stata scartata con Codice errore 00305, che cosa significa?Il Codice errore 00305 indica che l’ IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non è valido.
In generale si ricorda che non è possibile inserire nel campo <idFiscaleIVA> il Codice Fiscale. L’ IdFiscaleIVA (<idFiscaleIVA>) per i soggetti residenti in Italia coincide con la partita IVA.
Il numero di identificazione fiscale ai fini IVA è costituito da:
<IdPaese>codice della nazione che ha attribuito l’identificativo fiscale al soggetto (es. IT, DE, ES,..);
<IdCodice>numero di partita IVA (per i residenti in Italia) o codice IVA per gli altri.

Ho inserito in fattura il Codice Destinatario di fatturazione elettronica ma la fattura mi è stata scartata con Codice errore 00311, che cosa significa?Il Codice errore 00311 indica che il Codice Destinatario inserito non è valido.
Si consiglia di verificare attentamente il Codice Destinatario del servizio di fatturazione elettronica su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o presso l’amministrazione destinataria della fattura.

Ho inserito in fattura il Codice Destinatario di fatturazione elettronica andando a verificare su IPA l’esistenza di tale codice ma la fattura mi è stata scartata con Codice errore 00312, che cosa significa?Il Codice errore 00312 indica che il Codice Destinatario non è attivo.
Si consiglia di verificare attentamente su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) la data di attivazione del servizio di fatturazione elettronica associata al Codice Destinatario riportato in fattura.
Il SdI, infatti, controlla non solo l’esistenza del codice identificativo del destinatario su IPA ma anche che la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica sia antecedente (o al più uguale) a quella dell’invio della fattura.

Invio una fattura ad un ufficio centrale censito in iPA ma ricevo lo scarto dal Sdi con codice “00398”, perché?L’ufficio centrale denominato “Uff_eFatturaPA” nasce come misura eccezionale per far fronte ad eventuali inadempienze delle amministrazioni; è generato su IPA dall’AGID in ottemperanza ai chiarimenti di cui alla circolare 1 del 31 marzo 2014 del Dipartimento Finanze, del Ministero Economia e Finanze, e del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri. Tale Ufficio “virtuale” può essere eliminato su richiesta dell’Amministrazione solo dopo 12 mesi dall’avvio. Essendo una misura cautelativa, l’utilizzo deve essere opportunamente controllato. In particolare su tutte le fatture inviate ad un ufficio centrale, cosi come chiarito dalla circolare di cui sopra ed indicato nelle specifiche tecniche di colloquio con il SDI, il SDI, sulla base dell’identificativo fiscale del cessionario indicato in fattura, verifica sull’indice delle PA la presenza di uffici con il servizio di fatturazione elettronica attiva.

Se in corrispondenza dell’identificativo fiscale del cessionario esiste un unico ufficio “ordinario” con il servizio di fatturazione elettronica attivo (oltre all’ufficio centrale), allora la fattura viene scartata (codice scarto 00398) con l’indicazione dell’ufficio corretto da utilizzare;

Se in corrispondenza dell’identificativo fiscale del cessionario risultano più uffici ordinari con il servizio di fatturazione elettronica attivo, ovvero il solo ufficio centrale, la fattura viene inoltrata.

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Fattura elettronica a cliente Svizzero: 1) DEVO INVENTARMI CAP, Corretto? 2) CHE CODICE FISCALE INSERISCO? Se inserisco un cf creato in automatico dal gestionale il file xml mi viene respinto. Idem se inserisco tutti 9 o se elimino la riga dal file, come propone qualcuno. Soluzione?

Per far sì che parta senza problemi: (esempio svizzera)
– Codice destinatario XXXXXXX
– Provincia EE
– Cap con 5 cifre, né più né meno
– campo identificativo fiscale (partita IVA) valorizzato con CH seguito dal numero di partita IVA svizzera. Il campo codice fiscale può essere tranquillamente lasciato vuoto, se si tratta di cliente “business”

Fattura per cliente estero (San marino, Europa etc)

Se le inviate al Sdi con 7 volte xxxxxxx nel codice destinatario e inviate la fattura cartacea al cliente, non dovrete compilare l’esterometro. Altrimenti nessun invio al Sdi e invio del cartaceo/pdf al cliente e bisogna compilare l’esterometro

Fatturazione attraverso canale Ade : All’avvio del “Software di compilazione stand-alone Fattura elettronica” ricevo il messaggio “Impossibile avviare l’applicazione”. Cosa debbo fare?

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:  È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 1.8.191  Non si è connessi ad Internet Per rimuovere l’inconveniente, è necessario:  connettersi ad Internet  procedere alla disinstallazione della JVM installata  raggiungere il seguente link https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads2133155.html del sito ufficiale della Oracle  scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l’ambiente sul quale deve essere installato  installare la JVM scaricata  collegarsi alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l’apposito link  a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line

Fatturazione Elettronica include il servizio di conservazione? (Aruba)

Fatturazione Elettronica include il servizio di conservazione a norma di fatture inviate, ricevute, comunicazioni finanziarie e delle notifiche provenienti da SdI per la durata del contratto.
La funzionalità di conservazione è automatica e trasparente per il cliente che potrà visualizzare, scaricare ed esibire la documentazione conservata attraverso il Pannello di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio di Fatturazione Elettronica non sia rinnovato nei successivi 60 giorni è accessibile con limitazioni: è possibile effettuare solo operazioni di consultazione e recupero dei documenti presenti, scaricando le fatture già inviate. Superati i 60 giorni dalla scadenza il servizio non sarà più accessibile, i dati contenuti saranno cancellati e quindi non potranno essere più recuperati o consultati.

 

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Ho acquistato un pacchetto fatturazioneElettronica compresa conservazione… Se autorizzo anche l’AdE alla conservazione cosa succede?

Niente avrai una doppia conservazione

Ho aderito ad un gestionale tipo Aruba, Affinché le mie fatture attive possano essere accettate dal SdI devo fare qualche delega a qualcuno?

Loro sono gia’ accreditati in ade per fare l’intermediario, non credo serva altro

Ho già un mio programma (gestionale) per fare le fatture, posso comunque usare Fatturazione Elettronica? (Aruba)

Sì, il servizio può essere utilizzato anche da chi ha già un proprio gestionale. Fatturazione Elettronica permette infatti di caricare e inviare al Sistema di Interscambio fatture in formato xml.

 

 

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ho ricevuto sulla mia pec una fattura elettronica non mia !!! come agisco?

Deve avere partita iva diversa dalla tua. Potresti per un atto di cortesia, contattare l’emittente per fargli sapere dell’errore che ha commesso e cancella poi la pec ricevuta (non hai titolo a trattare dati di altri).

Ho un mio gestionale che emette xml come posso inviarle al Sdi?

Singolarmente o con il download massivo dal sito dell’Agenzie delle Entrate. Viene generato un file zip contenente i file fattura e metadati SINGOLI . Quindi l’importazione massiva dal gestionale NON è un problema

Hai problemi di Accesso e invio? clicca qui

Ho un programmino per la contabilità semplificata. Sto studiando, per poi usarlo, il programma della AdE per le Fe. Scusate la mia ignoranza , ma dovrò fare un lavoro doppio? Cioè dovrò fare anche la fattura classica cartacea. E ci sono programmi che permettono solo compilando quella elettronica di trasferirla in automatico nel programma di contabilità fiscale?

ll programma dell’AdE permette di stampare un documento cartaceo oltre ad emettere la FE. E così tutti i sistemi di fatturazione che ho visto.

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fatt
ura
elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura
elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, t
anto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime
forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le
fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunic
ando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre
per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche
attraverso rappresentante fiscale) in
Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali
soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non
comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destin
atario con cui ricevere le fatture elettroni
I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’a rticolo 21, comma 4, lett. a), d. P . R . n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT , senza allega re e g li stess i . Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conosce re come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita
DDT possono essere conservati in maniera cartacea
. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e
l’operatore
utilizzi il servizio di conservazione gratuita of
ferto dall’Agenzia delle entrate
,
tali documenti saranno
automaticamente portati in conservazione con la fattura
.
A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non
deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso
di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.
Al
riguardo, l
a circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta
e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita
, la data di effettuazione e le parti
contraenti
, come ad esempio, un
documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei
lavori, la lettera d’incari
co
oppure
la relazione professionale
.
L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusiv amente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità d
i
utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC
(indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA
residente o stabilito può
scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico
(es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture
elettroniche, senza necessità di comunicare alcu
na “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di
Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che
troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che
appare in fattura come
cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo
telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai
suo
i fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area
tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?
Ai sensi
dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato
italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano
operazioni transfrontaliere e rientra
no tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazion
e
dei dati delle fatture
transfrontaliere (c.d.
esterometro
, disciplinat
o
dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).
Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono iden
tificati con un codice fiscale, per le
operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura
elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e f
ornire
una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più
necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d.
esterometro
Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti
intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto
ad effettuare
l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis,
del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica
riportante la natura “N6” in quanto l’
operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo
17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una
“integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta
dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai
sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito
con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integraz
ione della fattura possa essere la
predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari
per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento
che pe
r consuetudine
viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA
dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del
cessionario/committente
può
essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del
servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato
automaticamente in conservazione.
Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’ emittente mediante SDI?

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Ma per i carburanti come funziona in pratica? Cioè come mi comporto al distributore?
  1. Carte carburanti delle compagnie o multi compagnia (DKV o UTA Edenred).
    App Enistation Partita IVA
    Varie app (Mi Fatturo, Auxilia, etc) utilizzate tipicamente da pompe bianche).
  2. App di Autogrill per i benzinai gestiti da loro
  3. Fattura1click gestisce oltre ad Eni, almeno da me in zona Padova:
    – TotalErg
    – Tamoil
    – San Marco Petroli
    – Major
    – Tanzi Petroli -Q8
  4. Le possibilità e le soluzioni sono molteplici. Ogni gestore avrà messo a punto la sua in base alla propria organizzazione contabile/informatica e sulla base di quanto la compagnia gli ha imposto!
Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15. Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Nell’ambito della fattura elet tronica è possibile l’uso della fattura differita?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 4, del d.P.R.
n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la
norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
di cessione di beni o prestazioni di servizi.
A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate
il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10
febbraio 2019 avendo cura di:
emettere al momento della cessione (
20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le
caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei
documenti di
trasporto (numero e data);
far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche
per “le prestazioni di servizi individuabili attr
averso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali
la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono
idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del m
ese successivo a quello
dell’incasso del corrispettivo.
Risposta
Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le
prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, con
tenente la descrizione dell’operazione, la
data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il
differimento dell’emissione della fattura elettronica
Nella fattura elettronica è possibile inserire il Logo aziendale

No, il formato xml non permette di inserire il logo. Ma puoi sempre inviare la copia cortesia cartacea con il tuo logo. Diversi software di Fe permettono di farlo.

Pagamenti a 30 giorni fine mese: Mettiamo caso che il 29/30/ 31 Gennaio sono impegnato e non riesco ad emettere e inviare fattura per servizi prestati il mese stesso, lo faccio il 1 Febbraio e la scadenza anzi che fine Febbraio mi va a fine Marzo. Come è posso evitarlo?
  1. E’ un problema commerciale conseguente alle nuove regole, non si può risolvere se non consentono l’invio successivo alla data di emissione, cosa che cmq ora è possibile per i primi mesi, c’è una regola di non sanzione fino a giugno o settembre se mensile. Alternativa cambiare le condizioni contrattuali.
  2. fino al 30/6 o 30/9 per i mensili si può trasmettere in data successiva a quella riportata in fattura. Ma dal 1/7 ci sono 10 giorni per la trasmissione e la data fattura deve coincidere con la data trasmissione riportando la data operazione nel corpo fattura. Per i pagamenti dovrebbero essere modificati i termini: 30 gg data fattura f.m. potrebbe diventare 30 gg data operazione f.m.
Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? E’ possibile ratificare comunque l’allungamento della gestione di conservazione?
ttraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate
attivabile con
la sottoscrizione della Conv
enzione nel portale “Fatture e Corrispettivi”
tutte le fatture elettroniche emesse e
ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione,
mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche
in caso di decadenza o recesso dal servizio.
La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla
scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso p
ortale sarà implementato
un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora
l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in
conservazione
manualmente
mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi”
le singole fatture
elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.
Posso gestire spesometro e liquidazione periodica IVA con Fatturazione Elettronica? (Aruba)
Sì, il servizio Fatturazione Elettronica di Aruba comprende l’applicazione specifica per l’invio e la conservazione a norma di spesometro (dati fattura) e liquidazioni periodiche IVA.
All’interno del Pannello di gestione troverai un’apposita sezione per la loro gestione. Sarà sufficiente caricare il file firmato digitalmente e il sistema gestirà tutto il processo automaticamente: invio a SDI, gestione delle notifiche e conservazione sostitutiva dei dati inviati.
Non hai la firma digitale , Spid, pec, vuoi altre info ? clicca qui
Posso modificare una fattura?
Le fatture inviate non possono essere modificate!
 È inoltre possibile visualizzare l’anteprima della fattura prima dell’invio e apportare tutte le modifiche necessarie.
Infine, le fatture scartate o rifiutate da Sistema di Interscambio, potranno essere corrette e inviate nuovamente.
Non hai la firma digitale , Spid, pec, vuoi altre info ? clicca qui
Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Qualche suggerimento per la dicitura da mettere sulla copia di cortesia ai clienti con p.iva?

Fattura di cortesia. L’originale del presente documento è stato emesso in formato elettronico a norma di legge e sarà disponibile presso il proprio cassetto fiscale dell’ Agenzie delle entrate.

Se non hai ancora l’accesso al tuo cassetto fiscale, clicca qui.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?

L’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

Quando la fattura elettronica viene emessa nei confronti di un privato, gli va consegnata anche una copia di cortesia in formato cartaceo a meno di sua esplicita rinuncia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia soggetta ad imposta di bollo (2,00 euro), poiché l’imposta di bollo va applicata oltre che sull’originale anche sulle eventuali ulteriori copie aggiuntive richieste dal cliente, la marca va applicata anche sulla copia di cortesia?

No.  Sulla copia di cortesia si scrive la seguente dicitura marca bollo posta sull originale

Ricevo da due Clienti diversi lo stesso codice destinatario. Come è possibile

Tutte le software house accreditate all’Ade ricevono un codice destinatario che sarà lo stesso per tutti gl utilizzatori del loro software. Quindi Aruba ha il suo, teamsystem anche, WolterKluwers pure e i relativi utilizzatori avranno lo stesso codice. Però abbinato alla fattura, anche se in teoria il Sdi questo procedimento non lo segue, identifica il cliente

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

Se faccio una fattura su AE, non pubblica amministrazione,quindi B2b devo o meno firmarla digitalmente??

La firma digitale è obbligatoria solo verso le PA.  Quindi è facoltativo verso il b2b

Se vi arriva una fe con dati sbagliati (esempio la targa del veicolo sù una fattura per acquisto di carburante) cosa si deve fare?

Contattare il fornito, fare nota di credito e nuova fattura

Servizio elettrico nazionale perche mi manda la fattura ancora in pdf???

Tutti i fornitori di energia e acqua e gas inviano il PDF di cortesia, e al AdE con il codice 0000000, poi AdE ti recapita dove hai segnato o sulla PEC o al codice Destinatario.
Attento che da quando ricevi quella in PDF per la consegna della FE può passare 5 giorni che il tempo che AdE ha per la consegna.

e se non ho ancora comunicato ne la pec ne il codice destinatario all’ufficio delle Entrate?

Ti arriva nel cassetto fiscale

 

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possi bile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972 .
Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà
valorizzare il blocco
DatiBollo” con
l’importo dell’imposta:
Si ricorda, poi, che
l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
si assolve
esclusivamente
con la modalità
disciplinata dal
l’articolo 6 del
DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).
I
soggetti autorizzati al pagame
nto del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del
d.
P
.
R
.
n.
642/1972
,
che emettono
esclusivamente fatture elettroniche
,
possono rinunziare all’autorizzazione nelle moda
lità previste dall’articolo 15,
comma 10, del
citato d.
P
.
R
.
642/1972.
Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:  l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;  l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro. Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”. Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Sono al ristorante, devo pagare e chiedo la fattura. Mi dicono che non sono aggiornati e fanno ancora fattura cartacea. Come mi comporto?

 Autofattura come denuncia

Nel caso in cui non abbia ricevuto una fattura imponibile IVA entro 4 mesi dall’avvenuto trasferimento dei beni o prestazione del servizio, è necessario che emetta tu stesso la fattura includendo tutti i dati rilevanti.

In questo modo, pur non avendo ricevuto regolare fattura dal tuo fornitore, puoi regolare i conti e tenere la fatturazione precisa e ordinata

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

Sono registrato presso l’Agenzia delle Entrate e ho già un indirizzo telematico, dove riceverò le fatture?

In questo caso, le fatture destinate a te, verranno recapitate all’indirizzo telematico che hai indicato in fase di registrazione all’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, se hai fornito un indirizzo PEC, riceverai le fatture elettroniche a quell’indirizzo, indipendentemente da ciò che l’emittente ha indicato tra i dati destinatario della fattura elettronica.

 

Non hai la firma digitale , Spid, pec, vuoi altre info ? clicca qui

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattur a “proforma” potrebbe andar bene?
L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n.
633/1972. Tale disposizione stabilisce che «
L’emissione della fattura non è obbligatoria,
se non è
richiesta dal
cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione
:
[…]».
In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «
mediante il rilascio della
ricevuta fiscale
di cui
all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovve
ro dello
scontrino fiscale
di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline
» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).
Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione d
ella fattura,
l’esercente potrà alternativamente:
a)
in caso di fattura differita,
emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale
ai sensi dell’art. 3, comma 3,
del d.P.R. n. 696/1996
da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al D
DT) per
l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n.
633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei

corrispettivi certificati da
ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale
giornaliero dei corrispettivi
.
b)
in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante
l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione
dell’operazione, apposita
quiet
anza
(ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e
non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla
ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la
possibilità di rilascio dallo
scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2
del d.Lgs. n
. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione
andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effet
tuando
operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro
operatore IVA.
Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque
mettere a d
isposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia
analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.
Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.
R. n. 600 andrà fatto
riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso
di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono
validi
quelli della fattura digitale.
Quando le
fatture elettroniche
sono
precedute da
ll’emissione di
scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di
trasmissione telematica dei corrispettivi,
da un
“documento commerciale”), nella fattura
vanno riportati
gli
estre
mi identificativi dello scontrino/ricevuta
; in particolare, il
blocco informativo “AltriDatiGestionali”
va
compilato riportando
:
nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
“NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
nel campo “Rif
erimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del
documento commerciale);
nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento
commerciale);
nel campo “RiferimentoData” l
a data dello scontrino.
Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web
dell’Agenzia delle entrate:
Sto creando una fattura verso 1 azienda dalla ade devo scegliere fattura ordinaria o semplificata? Ordinario nn è verso privati? E semplificata è verso business?

Semplificata per importi fino a €100 Iva compresa

Sulla copia cartacea di una fattura emessa vs un soggetto in regime dei minimi, devo comunque apporre la scritta “copia di cortesia”, considerato che ho inviato anche la fattura XML su SDI??
l cartaceo è sempre copia di cortesia, ma è consigliabile scrivercelo comunque
Termini e Abbreviazioni correnti nel sistema di fatturazione elettronica
  • FE : fatturazione elettronica
  • Codice destinatario : ll Codice Destinatario
  • PA : Pubblica Amministrazione
  • B2B : Business to business
  • B2c : Business to consumer
  • B2G : Business to Government,
  • Sdi : Sistema di interscambio
  • Sh : Software house
  • Ade : Agenzia delle entrate
  • Pec : Posta elettronica certificata
  • DNi : numero identificativo Carta identità Spagna
  • XML : eXtensible Markup Language
  • PdF: Portable Document Format
  • Iva : Imposta sul valore aggiunto

Inviate altri termini dal modulo a piè di pagina  così lo aggiorniamo. Grazie

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?

L’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro. In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

utilizzo Aruba per la fatturazione elettronica la conservazione e’ inclusa in questa piattaforma oppure si deve acquistare la conservazione aggiuntiva con docfly sempre di Aruba???

È compresa fino a quando hai l’abbonamento! Ma ti conviene attivare anche quella dell’agenzia delle entrate

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC , quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio ?
Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura
(predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al
Sistema di Interscambio che, esattamente
come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della
fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato.
La fattura elettronica che viene
inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa
.
Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI,
si dovrà:
1.
predisporre il messaggio di PEC;
2.
inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
3.
inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo
sdi01@pec.fatturapa.it
.
Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà
con
apposito messaggio inviato
allo stesso indirizzo PEC da cui
ha ricevuta la email
un nuovo indirizzo PEC
SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture
elettroniche.

 

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